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Con la risoluzione 3 gennaio 2022, n. 1/E, l’Agenzia delle entrate ha espresso l’avviso che i differenziali che maturano in relazione a contratti di finanza derivata aventi come sottostante il prezzo dell’energia elettrica siano da assoggettare ad IVA, sebbene in regime di esenzione, in quanto ascrivibili tra le operazioni relative a strumenti finanziari, e che per la determinazione della base imponibile trovino applicazione le medesime regole che definiscono le modalità di determinazione della base imponibile delle operazioni di pronti contro termine. Nel “Corriere tributario” n. 12 del 2024 Pierpaolo Maspes e Raffaele Corso evidenziano i motivi per cui, a loro avviso, l’orientamento interpretativo espresso dall’Agenzia delle entrate suscita perplessità. Il corrispettivo di un contratto derivato può ravvisarsi, infatti, nell’importo eventualmente dovuto per la conclusione del contratto derivato medesimo, ma non certo nell’aleatorio differenziale dovuto in sede di esecuzione delle pattuizioni contrattuali, differenziale di cui può dunque ben sostenersi la leggerezza, in termini di non ravvisabilità nello stesso della natura di corrispettivo.

Tali perplessità trovano, invero, una recentissima conferma da parte dei servizi giuridici della Commissione europea che, nell’ambito dei lavori del Comitato IVA, hanno analizzato, nel Working paper n. 1097, il trattamento IVA delle somme corrisposte in base ai c.d. “Two-Way contracts for difference”, evidenziando che: “It is the Commission services’ opinion that there are serious doubts that the hedging provided by the Belgian State to the electricity generator constitutes a supply of service for consideration as there is seemingly no direct link between the hedging and the bi-directional payments within the meaning of Article 2 of the VAT Directive”.

Corriere Tributario 12 2024