La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, sez. 1, con l’articolata ordinanza n. 850/2023, depositata in data 15 settembre 2023, emanata in relazione a cinque giudizi patrocinati dal nostro Studio, ha condiviso le censure di costituzionalità sollevate in relazione all’art. 14 del d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non consente la deduzione integrale dell’IMU pagata sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRAP, con riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, per violazione: del principio di capacità contributiva e del correlato divieto di doppia imposizione, del principio di ragionevolezza in coerenza con il presupposto del tributo, del principio di uguaglianza e del principio di libertà di iniziativa economica privata.
In sintesi, i giudici torinesi hanno ritenuto che – a causa della norma censurata – l’IRES e l’IRAP abbiano finito per gravare, nei periodi d’imposta in questione, su una parte di reddito insussistente, in quanto fittiziamente attribuito al contribuente giacché calcolato al lordo (anziché al netto) dell’IMU versata, in violazione del presupposto impositivo dell’IRES individuato dallo stesso legislatore fiscale nel c.d. “reddito netto complessivo”, da considerare come limite invalicabile della discrezionalità tecnica del medesimo. L’ordinanza motiva la rimessione della questione di legittimità costituzionale sia sotto il profilo della non manifesta infondatezza che della rilevanza in relazione ai giudizi sottostanti, precisando altresì che il tenore letterale della norma non ne consente un’interpretazione costituzionalmente orientata.
La CGT di 1° grado di Torino, nel riportare e fare proprie – pressoché integralmente – le argomentazioni delle ricorrenti, ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, che si pronuncerà in proposito il 9 gennaio p.v., in relazione all’indeducibilità dell’80% dell’IMU strumentale, ai fini IRES, e all’indeducibilità integrale, ai fini IRAP. Alla luce dei principi rinvenibili nella giurisprudenza della stessa Corte (sent. n. 262/2020), tale limitazione non appare giustificata e risulta irragionevole, in quanto irrispettosa del presupposto impositivo, individuabile nella tassazione al netto dei costi di produzione inerenti.
11 dicembre 2023