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Raffaele Corso e Pierpaolo Maspes commentano, nel “Corriere Tributario” n. 4 del 2021, la sentenza n. 24708 del 2020, con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di una fusione per incorporazione, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione per l’anno  in cui la fusione ha effetto, occorre avere riguardo all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte nella fusione, senza che sia possibile tener conto di distinte percentuali, per ciascuna delle società incorporate, per la parte dell’anno antecedente alla fusione stessa. Tale interpretazione si rivela a loro avviso poco convincente nella misura in cui pone in secondo piano, ai fini della verifica della spettanza del diritto alla detrazione, il rapporto tra i beni e i servizi acquistati e le operazioni attive in cui gli stessi sono impiegati.

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