Raffaele Corso e Pierpaolo Maspes commentano, nel “Corriere Tributario” n. 7 del 2021, la sentenza n. 9064 del 2021, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato che “In materia di IVA, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 4, il termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere la fattura”.
Prestazioni di servizi ed esigibilità IVA_Corriere Tributario_2021_7