Pierpaolo Maspes si sofferma, nel “Corriere Tributario” n. 1 del 2021, sulle conseguenze che comporta, per i tributi armonizzati, tra cui rientra l’IVA, il prodursi del legittimo affidamento.

Quando si parla di legittimo affidamento, due sono gli elementi che devono essere analizzati:

1) se si sia verificato, in un dato caso concreto, un legittimo affidamento in capo al contribuente;

 2) quali sono le conseguenze di tale legittimo affidamento.

Nell’articolo si dà per scontato di essere in una situazione in cui si sia prodotto un legittimo affidamento e si affronta il tema relativo alle conseguenze che tale affidamento produce in termini di imposta (e correlati interessi) e di sanzioni.

Lo spunto è offerto da recenti chiarimenti dell’amministrazione finanziaria e dalla prassi accertativa di alcuni Uffici dell’Agenzia delle entrate, in cui, pur riconoscendosi il prodursi di un legittimo affidamento del contribuente, da tale affidamento si fa discendere l’inapplicabilità solo delle sanzioni e non anche dell’imposta.

Tale interpretazione si pone peraltro, segnatamente per i tributi armonizzati, in irrimediabile contrasto non solo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia – che nell’articolo viene dettagliatamente analizzata – ma anche con la più avveduta giurisprudenza nazionale e con alcuni importanti chiarimenti emessi dalla stessa Agenzia delle entrate e appare sostanzialmente controproducente rispetto al fine di favorire un rapporto di fiducia tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria.

Legittimo affidamento: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio?