Alberto Trabucchi e Lorenzo Trinchera commentano le motivazioni della sentenza 262/2020 con cui, come preannunciato, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che sanciva l’indeducibilità dell’#IMU su immobili strumentali dalle imposte sui redditi d’impresa per il 2012.
Il legislatore non può discostarsi dal presupposto dell’IRES, costituito dal “reddito complessivo netto” – che si sostanzia nella previsione di cui all’art. 99 TUIR – se non per specifiche esigenze tra cui non rientrano quelle di gettito. L’art. 14, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nella versione applicabile per il p.i. 2012 è dunque in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. sotto il profilo della coerenza e ragionevolezza, poiché l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore tributario non può estendersi fino al punto di selezionare i singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile.
Per i successivi periodi d’imposta, non sussistono i presupposti per estendere d’ufficio in via consequenziale, ai sensi delle norme sul funzionamento della Corte, tale pronuncia alle disposizioni successive che hanno previsto una parziale deducibilità negli anni a seguire dell’IMU sugli immobili strumentali senza tuttavia disporne l’integrale deducibilità. Restano da valutare gli effetti di tale mancata estensione.