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Raffaele Corso e Pierpaolo Maspes hanno commentato, nel “Fisco” n. 42 del 2020, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63/E del 5 ottobre 2020, che tratta delle prestazioni di servizi relative alla gestione dei sinistri svolta nell’ambito dell’attività di riassicurazione da società assicurative operanti nel ramo 18 “Assistenza”. La risoluzione afferma che tali prestazioni sono imponibili a IVA.

Considerato il riferimento alla “gestione dei sinistri”, è da ritenere che l’intervento dell’Agenzia delle Entrate sia circoscritto a situazioni ben diverse da quelle che solitamente si verificano allorquando una compagnia assicurativa, non dotata di una propria centrale operativa, ceda una quota dei rischi del predetto ramo 18 ad una compagnia riassicuratrice, previa stipula di un trattato di riassicurazione e di una correlata convenzione a latere di tale trattato. In tali situazioni, infatti, l’attività della compagnia riassicuratrice non si limita certo a una mera gestione dei sinistri, ma si traduce proprio nell’erogazione della prestazione assicurativa in natura (in via esemplificativa, il soccorso stradale da parte dei veicoli adibiti a traino) e cioè in un’attività chiaramente riconducibile nella previsione di esenzione da IVA prevista per le prestazioni assicurative e riassicurative.

La risoluzione sembra quindi rivolta a fattispecie ben diverse da quelle che si traducono nell’erogazione dell’aiuto e cioè a fattispecie connotate da una mera attività amministrativa, come dimostra il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia nel caso “Aspiro”, sempre più spesso utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per espandere la disciplina di imponibilità a IVA, ma che tratta appunto solo di prestazioni di supporto amministrativo, queste sì, di regola, imponibili a IVA.

Il regime IVA della disciplina di gestione dei sinistri: la sentenza “Aspiro” esclude l’esenzione da IVA per prestazioni di supporto amministrativo e non per prestazioni di carattere prettamente assicurativo