Dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea discendono in automatico una serie di modifiche alla disciplina IVA con riferimento agli scambi di beni e di servizi tra operatori nazionali e operatori stabiliti in detto Stato. Tali modifiche interessano anche il caso di un soggetto avente sede o stabile organizzazione nel Regno Unito, ivi partecipante a un Gruppo IVA, e stabile organizzazione o sede in Italia, ivi non partecipante a un Gruppo IVA. Se antecedentemente alla Brexit, a partire dal 1° gennaio 2018, gli eventuali servizi intercorrenti tra la sede o la stabile organizzazione britannica e la stabile organizzazione o la sede italiana erano rilevanti agli effetti dell’IVA, in seguito alla Brexit tali servizi non sono più rilevanti ai fini dell’imposta. Ne parlano Gianfilippo Scifoni e Pierpaolo Maspes ne Il Fisco n. 2 del 2022.

Gli effetti collaterali della Brexit sulle operazioni tra casa madre e branch