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Francesco delli Falconi e Pierpaolo Maspes commentano, nel “Bollettino tributario” n. 23 del 2020, la sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 marzo 2020, causa C-94/19, “San Domenico Vetraria”, che ha dichiarato l’incompatibilità con la normativa comunitaria di una legislazione nazionale in virtù della quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’IVA i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Gli autori evidenziano come la predetta sentenza parta da due assunzioni non corrette, ovvero che i distacchi di personale siano disciplinati dall’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (che ne disciplina l’irrilevanza ai fini dell’IVA in caso di addebito del mero costo) e che le altre somministrazioni di lavoro siano normalmente soggette a IVA (mentre in realtà in base al quarto comma dell’articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’IVA è parametrata al solo mark-up).

Secondo gli autori, invero, il distacco di personale va ricondotto, ai fini della disciplina giuslavoristica, nel più vasto “genus” della somministrazione di lavoro.

Ne consegue che la disposizione di cui all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988 sia una sorta di “cavaliere inesistente” e che, quindi, riguardo a tale disposizione, la sentenza sia priva di qualsiasi effetto.

In base alla predetta sentenza “San Domenico Vetraria”, invece, è la disposizione di cui al comma quarto dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – che appunto individua nel solo mark-up la base imponibile di una prestazione di somministrazione di lavoro – a non potersi ritenere compatibile con l’ordinamento comunitario.